Montalto Uffugo, nuova ordinanza del Sindaco

Gianluca Pasqua

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – CHIUSURE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E ULTERIORI LIMITAZIONI
IL SINDACO
VISTI
 il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante” ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
RILEVATO che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell’ambito del territorio della Calabria e che tale epidemia rappresenta un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema; CONSIDERATO che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni la Polizia Locale (Polizia Municipale e Carabinieri) ha accertato la presenza di un numero elevato di persone che circolano con mezzi ad irrisione delle limitazioni imposte dal legislatore che statuiscono l’uscita ai soli casi di necessità, salute e lavoro, anche facendo leva su difficoltà interpretative dei provvedimenti governativi; CONSIDERATO che il Ministro degli Interni ha specificato che gli spostamenti per necessità salute e lavoro debbono essere documentalmente dimostrati. PRESO ATTO che molte persone fruiscono dei viali, dei giardini, delle aree anche verdi e dei marciapiedi comunali, con forte rischio di contagio della popolazione. CONSIDERATO che il Governatore della Calabria con ordinanza n 7 del 14.03.2020 ha dettato ulteriori restrizioni sia a causa del nuovo “esodo” avvenuto a partire dalle prime ore del 14.03. 2020 dalle città del Nord verso la Calabria, e sia per arginare condotte imprudenti da parte di tanti cittadini calabresi. PRESO ATTO che l’ordinanza prevede, intanto, che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre regioni o dall’estero, di comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, di informare il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e di osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall’arrivo con l’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici con obbligo per i responsabili degli esercizi commerciali a vigilare su questo fenomeno.  RITENUTO che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e con lo spirito dei provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone anche per ulteriori Punti vendita dove sono stati accertati fenomeni di assembramento pericolosi per la salute.
RICHIAMATO l’articolo 1, n. 1), del D.P.C.M. dell’11.03.2020 dove si dispone che : “ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, Ie parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.” RILEVATO che le disposizioni richiamate dispongono misure di prevenzione di carattere generale mirate ad “ evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “. CONSIDERATO che le prescrizioni impartite continuano a Non essere Seguite da diverse persone che imperterrite continuano a mettere a rischio la salute propria e quella dei familiari, nonché dell’intera Comunità Montaltese . CONSIDERATO che siffatti comportamenti vanificano e sviliscono il senso delle disposizioni dettate dal Governo italiano, finalizzate ad arginare e contenere la diffusione del virus limitando al minimo possibile le occasioni di allontanamento dalle abitazioni, onde appare necessario da un lato specificare le modalità di possibilità di spostamento e dall’altro adottare misure più restrittive. RICHIAMATO il comma 4, de1l’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
con DECORRENZA DAL GIORNO successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, e per tutto il perdurare dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 25.03.2020,salvo proroga, a TUTTI I CITTADINI che gli spostamenti da casa DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE AUTOCERTIFICATI e sono limitatI AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA della stessa FAMIGLIA ed ai soli casi indicati dal Legislatore e precisamente :
 NECESSITA’ : deve essere analiticamente indicato il motivo nell’autocertificazione e deve essere documentato. Per esigenze di approvvigionamento alimentare i cittadini devono recarsi presso gli esercizi più vicini alla via di residenza. Non si potrà uscire dal territorio comunale per effettuare acquisti di nessun genere, salvo l’impossibilità documentata a reperire il bene sul territorio comunale. Per i prodotti farmaceutici, l’acquisto potrà avvenire presso la farmacia più vicina alla via di residenza . Si consiglia di limitare gli acquisti, per ogni famiglia, ad un solo giorno alla settimana, con esclusione di tabacchi e quotidiani. E’ consentito ai proprietari o a coloro che devonoaccudire gli animali in luoghi diversi dalla propria residenza, ma devono indicare nell’autocertificazione gli orari di svolgimento del lavoro ed il percorso più breve rispetto alla propria abitazione . Per l’acquisto degli altri beni di consumo vigono le disposizioni che prevedono l’autocertificazione e documentazione che accertino la necessità dell’acquisto.  SALUTE : deve essere analiticamente indicato il motivo nell’autocertificazione e corredato da certificato medico o documento assimilato che comprovi lo stato di necessità o, in mancanza, con indicazione del cellulare del medico curante da contattare tempestivamente al momento del controllo.  LAVORO : i lavoratori subordinati dovranno produrre oltre all’autocertificazione anche copia della busta paga e /o dichiarazione del proprio datore di lavoro che attesti l’esistenza del rapporto, e i giorni e gli orari di svolgimento dell’attività lavorativa. I lavoratori autonomi dovranno produrre unitamente all’autocertificazione anche copia della visura camerale o del Certificati di iscrizione IVA .
ORDINA
IL DIVIETO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ SU LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
 jogging , ciclismo o qualsiasi altra attività ludica-sportiva.
SONO CONSENTITE
 passeggiate massimo due persone con il rispetto della distanza interpersonale di un metro e comunque nel raggio di 200 metri rispetto al luogo di residenza.  passeggiate con il cane o altri animali domestici e comunque da effettuare nel raggio di 200 metri rispetto al luogo di residenza, fermo restando il fatto che l’animale sia fornito di libretto sanitario e dotato di microchip e di questo deve essere data indicazione nell’autocertificazione, oltre che esibizione al controllore .
ORDINA ANCORA
CHE tutte le Attività Produttive e Professionali che si trovano nel territorio, devono eseguire le prescrizioni richieste dal DPCM del 04.03.2020 e successivi e precisamente:
 assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e loro comunicazione ai lavoratori;
 fornitura DPS cioè della dotazione completa degli strumenti di protezione individuale, compresa la distribuzione di prodotti igienizzanti come amuchina o prodotti affini, con posizionamento di appositi dispenser all’ingresso ed in tutte le sale ove si riuniscano per pause da lavoro, bagni e locali ove viene espletata l’attività lavorativa ecc
 esecuzione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali, per come indicato nel DPCM del giorno 11.03.2020;
 sanificazione di tutti gli spazi soprattutto quelli comuni
 sanificazione delle apparecchiature come tastiere e mouse, e delle singole postazioni di lavoro ad ogni cambio turno
 individuazione e sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
FA PRESENTE
Ai Responsabili degli esercizi commerciali che si procederà all’IMMEDIATA SOSPENSIONE delle attività aperte, ove omettano di vigilare e consentano, agli acquirenti, l’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici.
Dispone

In caso di inottemperanza si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia municipale, le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente atto, facendo presente fin d’ora che salvo che il fato non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art 650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell’Autorità”. La mancata osservanza dell’ordinanza si integra sia quando manca l’autocertificazione che quando manca l’esibizione della documentazione per come richiesta.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e sino al 25.3.2020, salvo ulteriori proroghe che dovessero essere disposte dal Governo.
La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI , mediante pubblicazione all’Albo pretorio del sito web del Comune di Montalto Uffugo nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa: – alla Prefettura di Cosenza – alla Polizia Municipale – al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo – Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo
A norma dell’articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241
AVVERTE
CHE l’unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio dell’Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 16/03/2020
Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

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